Accesso civico
Art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo (accesso civico semplice) Alla scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l’accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. (accesso civico generalizzato). Limiti all’accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016).
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (vedasi “modulo A”), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi “modulo B”).
Come esercitare il diritto
Nel caso in cuivengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, utilizzare il modulo “A” sottoriportato.
Nel caso in cui vengano richiesti dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi, utilizzare il modulo “B” sottoriportato.
In ciascun modulo viene specificata la modalità di presentazione della richiesta.
La procedura
- Accesso civico “semplice”: il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile della pubblicazione per materia.
Il Responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.asp-opuscivium.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto. Il Responsabile della Trasparenza comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
- Accesso civico “generalizzato”: il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
Il Responsabile, se nella richiesta individua controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, che potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni; in caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente ai richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti successivamente alla ricezione della stessa comunicazione, da parte del controinteressato.
Modulo accesso civico "semplice" (modulo A)
Modulo accesso civico "generalizzato" (modulo B)
Richiesta di riesame dell'accesso civico generalizzato