Top Menu

Slideshow CK

Accesso civico

Art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013

 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo (accesso civico semplice) Alla scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l’accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. (accesso civico generalizzato). Limiti all’accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (vedasi “modulo A”), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi “modulo B”).

 

Come esercitare il diritto

Nel caso in cuivengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, utilizzare il modulo “A” sottoriportato.

Nel caso in cui vengano richiesti dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi, utilizzare il modulo “B” sottoriportato.

In ciascun modulo viene specificata la modalità di presentazione della richiesta.

 

La procedura

- Accesso civico “semplice”: il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile della pubblicazione per materia.

Il  Responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.asp-opuscivium.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto. Il Responsabile della Trasparenza   comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;

- Accesso civico “generalizzato”: il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Il Responsabile, se nella richiesta individua controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, che potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni; in caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente ai richiedente i dati o i documenti   richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti successivamente alla ricezione della stessa comunicazione, da parte del controinteressato.


 

          

Modulo accesso civico "semplice" (modulo A)

 

Modulo accesso civico "generalizzato" (modulo B)

 

Richiesta di riesame dell'accesso civico generalizzato

 

Registro degli accessi